IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  20  della  legge  29  dicembre 1990, n. 428, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 88/627/CEE  del
Consiglio  del  12  dicembre  1988,  relativa  alle  informazioni  da
pubblicare  al  momento  dell'acquisto  e  della  cessione   di   una
partecipazione importante in una societa' quotata in borsa;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 gennaio 1992;
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, di
grazia e giustizia,  del  tesoro,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e delle partecipazioni statali;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. L'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nel testo stabilito
dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  5. - Tutti coloro che partecipano in una societa' con azioni
quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto in
misura superiore al 2 per cento del capitale di  questa,  nonche'  le
societa'  con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel
mercato ristretto che partecipano in una societa' le cui  azioni  non
sono  quotate  in  borsa  o  ammesse  alle  negoziazioni  nel mercato
ristretto o in una societa'  a  responsabilita'  limitata  o  in  una
societa'  estera in misura superiore al 10 per centro del capitale di
questa, devono darne comunicazione scritta alla  societa'  stessa  ed
alla  Commissione  nazionale  per le societa' e la borsa entro trenta
giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite
percentuale. Le successive  variazioni  della  partecipazione  devono
essere  comunicate  entro  trenta  giorni  da quello in cui la misura
dell'aumento  o  della  diminuzione  ha  superato  la   meta'   della
percentuale  stessa o la partecipazione si e' ridotta entro il limite
percentuale.
  Ai fini del calcolo della percentuale di cui al  comma  precedente,
per   capitale   della   societa'   si  intende  quello  sottoscritto
rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini
la partecipazione e' determinata senza tenere conto  delle  azioni  o
quote  prive  del  diritto  di voto. Sempre agli stessi fini si tiene
conto anche: delle azioni o quote  possedute  indirettamente  da  una
persona  fisica  o giuridica per il tramite di societa' controllate o
di societa' fiduciarie o per interposta persona; delle azioni o quote
possedute, direttamente o indirettamente, a  titolo  di  pegno  o  di
usufrutto,  sempreche' i diritti di voto ad esse inerenti spettino al
creditore pignoratizio o  all'usufruttuario;  delle  azioni  o  quote
possedute,  direttamente  o  indirettamente  a  titolo  di  deposito,
qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente  i  diritti
di  voto  ad esse inerenti; delle azioni o quote oggetto di contratto
di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente,
tanto nei confronti del riportato che del  riportatore.  Le  societa'
con  azioni  quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato
ristretto portano a conoscenza del pubblico, con modalita'  stabilite
dalla  Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa,  ogni
variazione  superiore  al  cinque  per  cento  del  proprio  capitale
sottoscritto e rappresentato da quote o azioni con diritto di voto.
  Le   comunicazioni  vengono  redatte  in  conformita'  ad  apposito
modello, approvato con deliberazione della Commissione nazionale  per
le  societa' e la borsa, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana.   Devono   in   ogni   caso   risultare   dalle
comunicazioni, per ciascuna partecipazione:
   1)  la  data  ed  il  titolo  dell'acquisto della partecipazione o
dell'aumento o della diminuzione della stessa;
   2) il numero, il valore  nominale,  il  valore  percentuale  e  la
categoria delle azioni o quote possedute;
   3)  il  numero  delle azioni o quote possedute indirettamente, con
l'indicazione delle societa' controllate o fiduciarie o delle persone
interposte, nonche' di quelle possedute in pegno o in usufrutto o  in
deposito   e  di  quelle  oggetto  di  contratto  di  riporto;  nelle
comunicazioni fatte da societa' fiduciarie devono essere indicati gli
effettivi proprietari delle azioni o quote;
   4) il nominativo della o delle persone fisiche  o  giuridiche  cui
spetta  il  diritto  di  voto  qualora  il socio se ne sia privato in
virtu' di un accordo.
  Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui  al  comma
1,  la Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' chiedere
informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione.
  Le comunicazioni si considerano eseguite nel  giorno  in  cui  sono
state  consegnate  o  spedite  per  lettera  raccomandata,  salva  la
facolta' della Commissione nazionale per le societa' e  la  borsa  di
permettere  in  via  generale  l'adozione  di altri mezzi idonei alla
trasmissione.
  Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per  le  quali  sia
stata  omessa la comunicazione non puo' essere esercitato. In caso di
inosservanza la deliberazione e' impugnabile a norma  dell'art.  2377
del  codice  civile  se,  senza  il  voto  degli  aventi  diritto che
avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe  raggiunta
la  necessaria maggioranza. L'impugnazione puo' essere proposta anche
dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa entro sei mesi
dalla data della  deliberazione  ovvero,  se  questa  e'  soggetta  a
iscrizione    nel    registro   delle   imprese,   entro   sei   mesi
dall'iscrizione.
  Le azioni per le quali, a norma del  presente  articolo,  non  puo'
essere  esercitato  il  diritto  di voto sono computate ai fini della
regolare costituzione dell'assemblea.
  Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i  lati
i limiti percentuali stabiliti nel comma 1, la societa' che esegue la
comunicazione  di  cui  al  presente  articolo ed al successivo, dopo
avere ricevuto quella dell'altra  societa'  non  puo'  esercitare  il
diritto  di  voto  inerente  alle  azioni  o  quote  eccedenti e deve
alienarle  entro  dodici  mesi  da  quello  in  cui  ha  ricevuto  la
comunicazione;  in  caso  di  mancata  alienazione  entro  il termine
previsto, la sospensione del diritto di voto  si  estende  all'intera
partecipazione.  Se  le  due societa' ricevono la comunicazione nello
stesso giorno la sospensione del  diritto  di  voto  e  l'obbligo  di
alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che
deve  essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per
le societa' e la borsa.
  Per  le  plusvalenze  delle azioni o quote alienate in ottemperanza
alle norme del presente articolo  e  nei  termini  ivi  stabiliti  si
applicano  le  disposizioni  dell'articolo  54  del testo unico delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".